Non tutti sanno che per separarsi o divorziare oggi non è più obbligatorio andare davanti ad un Giudice.
Lo studio legale Avvocato Rozzio, avvocato divorzista a Torino, affronta questo argomento così richiesto.
Lo sapevate che non è più obbligatorio andare davanti a un Giudice per separarsi o divorziare?
Ora c’è la negoziazione assistita
Ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi anche al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio ( in poche parole per il divorzio) in presenza di determinate condizioni.
Questa nuova procedura , di fatto, consente un notevole risparmio in termini di tempo o anche di denaro. Si pensi infatti che mediamente l’udienza Presidenziale per la pronuncia della separazione consensuale o del divorzio congiunto viene fissata dopo 3-5 mesi dal deposito del ricorso in Tribunale mentre una procedura di negoziazione assistita può avere una durata minima di un mese e una durata massima di tre mesi: in circa due mesi, ragionevolmente, due coniugi possono essere separati o divorziati.
Nella convenzione di negoziazione assistita, in cui i coniugi devono essere assistiti da almeno un avvocato per parte, le parti devono convenire di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.
Tale convenzione, che è semplicemente un “accordo” fra i coniugi, può essere stipulata sia dalle coppie coniugate senza figli che da quelle con figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, differenziandosi le due ipotesi, in caso di accordo raggiunto, solo per gli adempimenti che il Procuratore della Repubblica competente interessato dalla procedura sarà chiamato a svolgere ( rilascio di nulla osta in assenza di figli o autorizzazione in presenza di figli) e per la eventuale successiva fase giudiziale che dovrebbe svolgersi avanti al Tribunale solo in presenza di figli, qualora il Pubblico Ministero ritenga che l’accordo raggiunto sia in contrasto con l’interesse dei figli.
Infatti, nel caso in cui manchino i figli, l’accordo sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il rilascio del nulla osta agli adempimenti di trasmissione dell’accordo all’Ufficio dello Stato Civile per le annotazioni.
Il Pubblico Ministero se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta e l’avvocato della parte lo trasmetterà in copia autentica all’Ufficiale dello stato civile entro 10 giorni.
Quando invece si è in presenza di figli l’accordo dovrà essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica che lo autorizza se lo ritiene rispondente all’interesse dei figli.
Se al contrario, il Pubblico Ministero non ritiene che sia conforme all’interesse dei figli, trasmette l’accordo entro 5 giorni al Presidente del tribunale il quale fisserà entro i successivi 30 giorni la comparizione delle parti per provvedere senza ritardo. Bisogna però dire che tale eventualità è piuttosto remota. Gli avvocati che vi seguiranno sapranno certamente indirizzarvi verso un accordo che sia condiviso anche dal Pubblico Ministero nell’interesse dei vostri figli.
Il nostro Studio, con esperienza ultra ventennale di separazioni e divorzi a Torino, è a vostra disposizione per valutare le possibilità di negoziazione assistita, esaminando la vostra situazione concreta.
Contattateci vi aiuteremo ad ottenere nel più breve tempo possibile quanto ritenete giusto e equilibrato per sciogliere la convivenza o il matrimonio dal vostro coniuge.
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