202002.19
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Molto spesso i Clienti che stanno per separarsi equivocano sul significato di affido condiviso.

Si ha infatti la convinzione che tale termine implichi che i figli, dopo la separazione, debbano trascorrere, con l’uno e l’altro genitore, uguale lasso di tempo.

Pochi giorni fa, la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto, sciogliendo ogni dubbio.

La recentissima ordinanza n. 3652/2020 ribadisce infatti che nel momento in cui il giudice dispone l’affido condiviso di un minore, i genitori non possono pretendere che i tempi da trascorrere con il proprio figlio debbano essere perfettamente divisi a metà in base a un calcolo aritmetico.

Occorre tenere conto prima di tutto del diritto del minore a crescere in modo sano ed equilibrato.

Di fronte a questo interesse primario vengono meno anche  le problematiche lavorative dei genitori.

“La regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.”

Non vi è dubbio che ogni famiglia abbia necessità ed abitudini diverse e che quindi occorra valutare caso per caso i tempi ed i termini  dell’affido tra i genitori.

Il nostro Studio è a Vostra disposizione per esaminare insieme le Vostre necessità e trovare una soluzione compatibile con il benessere dei figli ed in modo da garantire una continuità di rapporto tra i bambini ed  i genitori anche in seguito ad una separazione.