202004.15
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E’ stata pubblicata una delle primissime ( se non la prima sul Tribunale di Torino) sentenze sulla determinazione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie divorziata dopo la ormai “famosa” sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017.
Il caso vedeva coinvolti due coniugi , sposati per circa vent’anni, con una grandissima disparità economica.
Il marito, imprenditore, poteva vantare un patrimonio mobiliare e immobiliare di oltre 7 milioni di euro, con reddito annuo di almeno €. 100.000,00 mentre la moglie, che aveva rinunciato al proprio lavoro immediatamente dopo il matrimonio, risultava proprietaria solamente di un alloggio dove abita con la figlia e di risparmi per circa €. 200.00,00.
Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, la preoccupazione di questo Studio, che ha assunto le difese della moglie, era che il Tribunale considerasse la signora come autosufficiente, data la proprietà dell’alloggio ove abita e la consistenza dei risparmi.
Si è puntato a sensibilizzare il Giudice sul fatto che la signora, cinquantenne, avrebbe faticato a reperire nuova occupazione lavorativa, anche a causa di importanti malattie pregresse delle quali non si escludono recidive, oltre che per la situazione economica contingente e la mancanza di curriculum della signora che aveva rinunciato al lavoro ed alla carriera per dedicarsi alla famiglia.
Questo aspetto è stato tenuto in grande considerazione dal Tribunale e sarà certamente una argomentazione trainante per le decisioni future.
Nonostante i risparmi e la proprietà di un immobile, con nostra grande soddisfazione professionale, alla moglie è stato attribuito un assegno divorzile di €. 2000,00 mensili poiché non in possesso di una attività lavorativa e di una futura pensione.
Il Tribunale di Torino al momento quindi sta applicando in modo più favorevole alla moglie non lavoratrice, ma titolare di beni, la nuova severa giurisprudenza della Cassazione.

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