201805.30
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Per la seconda volta negli ultimi mesi la prima sezione della Corte di cassazione   ha preso posizione sulla modalità e sui presupposti per l’assegnazione e la quantificazione dell’assegno all’ex coniuge.

La vicenda prende le mosse da un ricorso  con il quale si chiedeva di dichiarare la nullità della sentenza di merito per violazione della legge che regola i presupposti dell’assegno di divorzio.

La decisione della Corte d’Appello aveva  negato l’assegno divorzile alla ex moglie  sia per l’assenza di una prova del tenore di vita pregresso tra i coniugi, sia per l’impossibilità di mantenere, con la crisi familiare, lo stesso tenore di vita. Le motivazioni della doglianza, dunque, si basavano, così come avveniva ed è avvenuto per anni nella giurisprudenza, sul mancato approfondimento da parte del Giudice di merito del tenore di vita della famiglia unita.

La I sezione ha ritenuto di non accogliere  il ricorso, confermando di aver cambiato rotta definitivamente…Ha infatti nuovamente ritenuto di preferire il criterio di autosufficienza ritenuto più aderente all’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio, piuttosto che il riferimento al pregresso tenore di vita.

Basandosi sul dato letterale del richiamato art. 5 della legge sul divorzio in effetti non viene prevista alcuna  comparazione delle condizioni economiche dei coniugi e non fa riferimento alcuno al tenore di vita pregresso,  mentre l’indicazione è nel senso di  compiere una indagine sulla sola situazione del coniuge richiedente, senza alcun riferimento in questa fase a quella dell’altro coniuge.

La prima sezione in questo senso ribadisce quanto già affermato in modo rivoluzionario nella ormai famosa  sentenza Grilli,  e ritiene di individuare nella indipendenza economica o  meglio nella autosufficienza del soggetto richiedente il mantenimento.

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